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Punta San Giuliano, 7 Marzo 2005                                   
 
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Repertorio n. 12648                      Raccolta n. 1801

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE

  

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque il giorno sette del mese di marzo, in Venezia Mestre, nel mio studio al piano primo di via Fapanni n.37,

(Venezia Mestre - 7 marzo 2005)

Avanti a me avvocato Stefano BARTOLUCCI, notaio in Mestre, iscritto nel collegio notarile del distretto di Venezia, non assistito dai testimoni per espressa e concorde rinunzia dei comparenti, con il mio consenso, sono presenti i signori:

- PENZO Giuseppe, [.. dati privacy ];

- BERTAN Paolo, [.. dati privacy ];

- DOGA' Diego, [.. dati privacy ];

- ROSSI Mario, [.. dati privacy ];

- ZAN Bruno, [.. dati privacy ];

- MOSCATI Adriano, [.. dati privacy ];

- TASIN Renzo, [.. dati privacy ];

- OLIVIERI Carmela, [.. dati privacy ];

- DONADINI Massimo, [.. dati privacy ];

- PAMIO Tito, [.. dati privacy ].

I comparenti, tutti cittadini italiani, della identità personale dei quali io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente  atto, mediante il quale dichiarano, convengono e stipulano quanto segue.

1) E' costituita tra i sopra generalizzati signori Giuseppe Penzo, Paolo Bertan, Diego Dogà, Mario Rossi, Bruno Zan, Adriano Moscati, Renzo Tasin e Carmela Olivieri un' Associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro denominata "POLO NAUTICO PUNTASANGIULIANO Associazione Sportiva Dilettantistica".

2) L'Associazione ha sede in Venezia Mestre, via Pepe n.12.

3) La Società è retta dallo Statuto, che, espressamente convenuto tra i comparenti, qui di seguito si trascrive:  

   

STATUTO DELLA  
  
"POLO NAUTICO PUNTASANGIULIANO Associazione Sportiva Dilettantistica
"  

   

CAPITOLO I COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO  

   

Art. 1 E’ costituita una Associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro denominata

"POLO NAUTICO PUNTASANGIULIANO

Associazione Sportiva Dilettantistica"

nel seguito denominata anche semplicemente POLO NAUTICO o ASSOCIAZIONE

  

Art. 2 Il POLO NAUTICO ha sede in  Venezia Mestre, Via Pepe n. 12. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell’ambito del medesimo Comune.

  

Art. 3 La durata del POLO NAUTICO è illimitata

  

Art. 4 Il POLO NAUTICO, costituitosi su iniziativa delle associazioni e società sportive dilettantistiche -in seguito indicate per brevità solo come  associazioni presenti in Punta San Giuliano, è finalizzato alla promozione ed alla pratica delle discipline sportive dilettantistiche e diportistiche con esclusione delle attività nautiche motoristiche ed alla diffusione di una cultura di rispetto e salvaguardia dell’ambiente lagunare, anche attraverso l’integrazione dei servizi offerti ai soci ed alla cittadinanza con il Parco di San Giuliano e l’organizzazione di eventi sportivi e culturali.

Il fine si realizza anche attraverso la gestione degli spazi, delle strutture e delle attrezzature che sono e saranno assegnati al medesimo dall’amministrazione comunale di Venezia, nell’ambito del progetto per la realizzazione del centro nautico sito in Venezia Mestre Punta San Giuliano. A tale riguardo, le associazioni sportive aderenti rinunciano a singole pretese o richieste, affidando al Polo Nautico, nei confronti della Pubblica Amministrazione, il ruolo di candidato unico alla gestione del centro nautico.

Il POLO NAUTICO, pertanto, elabora il regolamento che disciplina le modalità di utilizzo degli impianti avuti in gestione e delle proprie attrezzature da parte delle associazioni aderenti, dei soci, della cittadinanza e dei vari soggetti che operano nella Punta San Giuliano e favorisce presenze culturali e associative sia all’interno che all’esterno delle proprie sedi.

Dette modalità di utilizzo di impianti ed attrezzature dovranno prevedere una priorità a favore delle sezioni di cui al successivo art. 5.

Il POLO NAUTICO, apolitico e senza fini di lucro, potrà quindi, per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive, nonché gestire punti di ritrovo e di ristoro ed attività similari. Potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie necessarie al conseguimento degli scopi sociali.

   

Art. 5 Il POLO NAUTICO per il coordinamento e lo svolgimento delle varie discipline sportive potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, specifiche sezioni.

Ciascun socio del POLO NAUTICO dovrà obbligatoriamente aderire ad almeno una sezione.

Ogni sezione provvederà a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme espressamente previste al capitolo IV del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo del POLO NAUTICO esprimerà le direttive generali che saranno vincolanti per ogni sezione e che dovranno garantire la salvaguardia e l’operatività di tutte le sezioni. Le Sezioni gestiranno in autonomia le attività di coordinamento tecnico – organizzativo – amministrativo inerenti alla propria disciplina.

   

Art. 6 I colori sociali  e lo stemma del POLO NAUTICO sono determinati con delibera del Consiglio Direttivo.  

   

CAPITOLO II – SOCI

   

Art. 7 Le associazioni sportive dilettantistiche che intendono operare nelle strutture del POLO NAUTICO in Punta San Giuliano possono aderire all'iniziativa del POLO NAUTICO Puntasangiuliano, con istanza che deve essere accettata dal Consiglio Direttivo del POLO NAUTICO. L’assemblea dei soci può revocare tale accettazione in ogni momento.

Con tale adesione le associazioni aderenti danno la possibilità ai rispettivi soci di diventare soci del POLO NAUTICO Puntasangiuliano.

Le associazioni aderenti si impegnano in ogni caso, per quanto di loro spettanza, al rispetto del presente Statuto e dei regolamenti emanati dal POLO NAUTICO.

   

Art. 8 Possono far parte dell’Associazione, con la qualifica di soci, solamente le persone fisiche che, socie delle associazioni che aderiscono al POLO NAUTICO, ne facciano richiesta con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo del POLO NAUTICO. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo dichiarando espressamente di conoscere ed accettare lo statuto ed il regolamento dell’Associazione. Le domande di adesione, su moduli forniti dal POLO NAUTICO, potranno essere raccolte anche nelle sedi delle società aderenti.

La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.

Colui il quale sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti, nei confronti dell’Associazione, e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

   

Art. 9 Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne al momento della prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età, fino ad allora i suoi diritti di voto saranno esercitati dall’esercente la potestà parentale.

La qualifica di socio da diritto a frequentare la Sede Sociale e le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, nonché a fruire degli impianti e delle attrezzature dell’Associazione secondo le norme e con le modalità stabilite nell’apposito regolamento

   

Art. 10 Doveri dei soci

Tutti i soci sono tenuti a corrispondere, anche tramite le rispettive associazioni di provenienza, le quote associative così come fissate dal Consiglio Direttivo e dalle sezioni per ciascuna attività ed in relazione alle diverse modalità di utilizzo degli impianti.

Provvedimenti disciplinari potranno essere adottati dal Consiglio Direttivo, che potrà anche inibire temporaneamente ad un socio l’ingresso negli impianti dell’Associazione; contro tali provvedimenti ciascun socio potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri.

   

Art. 11 Decadenza dei soci.

I soci cessano di essere soci del POLO NAUTICO nel caso in cui cessino di essere soci della associazione aderente cui appartengono.

I soci cessano inoltre di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

a)      Dimissione volontaria.

b)      Decadenza dei soci a seguito di morosità.

c)      Radiazione deliberata da almeno 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione è assunto dal Consiglio Direttivo, sentito in merito il Consiglio Direttivo della società di provenienza. Il socio radiato ha la facoltà di appellarsi al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione scritta. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino decisione del Collegio dei Probiviri;

d) negli altri casi previsti dallo Statuto.

Le deliberazioni prese in materia di dimissioni, decadenza e radiazione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti o radiati non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

  

CAPITOLO III – GLI ORGANI SOCIALI

  

Art. 12 Organi dell’Associazione sono:

-      L’Assemblea dei Soci;

-     Il Consiglio Direttivo;

-     Il Presidente;

-     Il Collegio dei Revisori dei Conti;

-     Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite; i candidati a ricoprirle devono essere soci da almeno quattro mesi ed in regola con le quote associative.

   

Art. 13 L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell’assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno due decimi dei soci aventi facoltà di voto e in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, i quali ne propongono l’ordine del giorno. Inoltre potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo entro 30 giorni.

L’assemblea viene convocata dal Presidente presso la sede sociale o in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci, nell'ambito della Provincia di Venezia, mediante avviso da affiggersi in luoghi di passaggio nella sede sociale e nelle sedi delle associazioni aderenti almeno trenta giorni prima dell’adunanza, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

Per le sole assemblee straordinarie è prevista anche la comunicazione scritta a ciascun socio.

Della convocazione dovranno essere informate le associazioni aderenti mediante lettera raccomandata ai rispettivi Presidenti.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza assoluta dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le norme e l’ordine delle votazioni.

L’assemblea designa un segretario e, se necessario, tre scrutatori.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai tre scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci ed esposto nel locale della Sede Sociale.

Potranno prendere parte alle assemblee dell’Associazione tutti i soci in regola con il versamento della quota annua. I soci non possono avere deleghe.

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti; per la regolare costituzione dell’assemblea straordinaria, è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati mentre in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 15% (quindici per cento) dei soci aventi diritto di voto salvo quanto stabilito al successivo art. 14 in caso di scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono valide a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, quelle dell’assemblea straordinaria con voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti.

    

Art. 14 L’assemblea ordinaria, da convocarsi almeno una volta all’anno, nell’ambito delle finalità dell’Associazione, ha competenze di carattere generale:

1)      Approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e i programmi dell’anno in corso entro il mese di marzo di ciascun anno.

2)    Elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti ed i Probiviri.

3)      Delibera su ogni questione che il Consiglio Direttivo intenda mettere all’Ordine del giorno.

In relazione alle assemblee elettive chi intendesse candidarsi alla carica di Consigliere dovrà depositare la propria candidatura al Consiglio in carica con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l’assemblea.

Le elezioni avverranno con scrutinio segreto, fermo restando il diritto del socio richiedente di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della sua votazione o l'eventuale astensione. L’assemblea, verificato in base allo statuto il numero dei Consiglieri da eleggere, procederà alla votazione per eleggere i Consiglieri.

Le operazioni di scrutinio verranno eseguite da tre scrutatori scelti tra i soci presenti che, al momento della scelta, non ricoprano alcuna carica sociale e non siano candidati a ricoprirle.

L’assemblea straordinaria delibera su

1)      Variazioni o modifiche al presente statuto;

2)      Scioglimento, modalità di liquidazione e devoluzione del patrimonio salvo l’obbligo di destinare il patrimonio sociale per finalità sportive  o diversa destinazione imposta dalla legge; l’assemblea all’atto dello scioglimento nominerà uno o più liquidatori.

Per le delibere di cui al presente punto 2) valgono le maggioranze previste dall’art. 21, ultimo comma del codice civile.

    

Art. 15 Il POLO NAUTICO è amministrato da un Consiglio Direttivo che è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, con la sola eccezione di quello che lo statuto espressamente riserva all’assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre gruppi di consiglieri.

Il primo gruppo è finalizzato a garantire la presenza di un consigliere per ciascuna associazione aderente e un consigliere per ciascuna sezione di associazione aderente (nel solo caso in cui la società aderente sia già statutariamente organizzata per sezioni e aderisca con più di una).

Il secondo gruppo, numericamente pari al totale del primo, in rappresentanza dei soci a prescindere dalla associazione di appartenenza e dall’attività svolta.

Nel terzo gruppo fanno parte del Consiglio un Delegato in rappresentanza di ogni sezione del POLO NAUTICO.

Risultano eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti tenendo tuttavia conto delle seguenti regole:

-      Verranno eletti a consigliere dapprima i candidati che appartengano uno per ciascuna delle associazioni aderenti al POLO NAUTICO, e delle loro sezioni che li voteranno con scheda separata;

-      Verranno eletti poi a consigliere un ugual numero di candidati. In tali votazioni per i consiglieri ogni socio non potrà esprimere un numero di preferenze superiore al 75% dei consiglieri da eleggere.

-      Nessuna delle associazioni aderenti potrà essere rappresentata da più del 50% dei consiglieri così eletti.

I Consiglieri rimangono in carica per quattro anni e fino alla presentazione del rendiconto dell’ultimo dei quattro anni. Essi sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, uno o due Vice – Presidenti, un segretario ed un tesoriere.

Ogni sezione della associazione nomina inoltre un proprio Delegato che assumerà la carica di consigliere e farà parte del Consiglio, senza diritto di voto. Tale Delegato avrà il diritto di voto solo nel caso in cui la sezione deliberasse di svolgere direttamente una specifica disciplina come previsto dall’art. 26 del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno su convocazione del Presidente comunicata almeno sette giorni prima dell’adunanza.

Di ogni seduta verrà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri e se prese con la maggioranza dei presenti.

Le delibere relative all’adesione di nuove associazioni o sezioni di associazioni e all’approvazione del regolamento del Polo Nautico dovranno essere assunte con la maggioranza qualificata del 75% dei consiglieri con diritto di voto.

Decisioni che possono incidere sull’attività di una singola associazione o disciplina o che comportino rilevanti impegni patrimoniali dovranno essere assunte con la maggioranza qualificata del 75% dei consiglieri con diritto di voto.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a quattro riunioni consecutive, in un lasso di tempo superiore a due mesi possono essere dichiarati decaduti su delibera del Consiglio Direttivo stesso.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri venissero a mancare, per qualsiasi causa, subentreranno i primi dei non eletti, nel rispetto delle ripartizioni in precedenza previste.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri dovrà essere convocata un’assemblea ordinaria per l’elezione dei Consiglieri mancanti.

Il Consiglio può delegare la gestione dei fatti di ordinaria amministrazione ad un Consiglio di Presidenza formato dal Presidente, Vice – Presidente/i, Segretario e Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può anche affidare a singoli Consiglieri la responsabilità di singole attività sportive (anche facendolo partecipare alle riunioni di una specifica sezione) amministrative o gestionali.

In caso di divergenze le decisioni del Consiglio Direttivo prevalgono sempre su quelle dei consiglieri delegati e del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo può anche nominare specifiche Commissioni di soci con carattere consultivo.

   

Art. 16 Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, ed ha inoltre il compito di presiedere e coordinare i lavori del Consiglio Direttivo.

In caso di Sua assenza od impedimento Egli è sostituito da un Vice – Presidente o in subordine dal Consigliere più anziano.

In caso di dimissioni, il Vice – Presidente più anziano esercita le funzioni di Presidente.

Per fatti straordinari e urgenti il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo; in tal caso Egli dovrà disporre contestualmente la convocazione del Consiglio Direttivo al fine di ottenere la ratifica dei provvedimenti adottati.

    

Art. 17 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e da un supplente nominati dall’assemblea dei soci.

Esso dura in carica quanto gli altri organi dell’Associazione.

In occasione dell’elezione ogni socio esprimerà una sola preferenza per i membri effettivi e una sola preferenza per il membro supplente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo di controllo finanziario, procede alla verifica della contabilità sociale, esamina il bilancio annuale e lo accompagna con una relazione tecnica per l’assemblea dei soci.

I Revisori dei Conti, che non possono contemporaneamente rivestire altre cariche nell’Associazione, sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

   

Art. 18 Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi ed un supplente nominati dall’assemblea dei soci.

Esso dura in carica quanto gli altri organi dell’Associazione.

In occasione dell’elezione ogni socio esprimerà una sola preferenza per i membri effettivi e una sola preferenza per il membro supplente.

Il Collegio dei Probiviri è chiamato a decidere le controversie tra i soci e fra i soci e il POLO NAUTICO il Suo giudizio è inappellabile e dovrà essere comunicato per iscritto alle parti in causa e al Consiglio Direttivo non oltre sessanta giorni da ricevimento del ricorso.

I Probiviri, che non possono contemporaneamente rivestire altre cariche nell’Associazione, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

   

CAPITOLO IV – LE SEZIONI  

   

Art. 19 La Sezione è l’organizzazione tramite la quale il POLO NAUTICO promuove una specifica disciplina sportiva o attività, nel rispetto del presente Statuto favorendo il coordinamento delle attività svolte dalle associazioni aderenti.

Le sezioni potranno quindi, sentite le associazioni aderenti, redigere un regolamento per il coordinamento e la promozione delle attività. Tale regolamento deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Ciascun socio del POLO NAUTICO all’atto della presentazione della domanda di ammissione, deve indicare la sezione alla quale intende aderire; egli potrà aderire a più sezioni, ma potrà votare in una sola, che dovrà essere indicata nella domanda di ammissione a socio. Potrà votare in più di una sezione solo nel caso l’attività venisse svolta direttamente dalla sezione e fosse prevista una specifica quota di adesione.

Le sezioni sono costituite su autorizzazione del Consiglio Direttivo su istanza di almeno trenta soci corredata da una relazione che illustri il programma delle attività che si intendono svolgere.

   

Art. 20 Sono organi della Sezione:

-      L’Assemblea di Sezione;

-     Il Comitato di Sezione;

-     Il Delegato di Sezione.

   

Art. 21 L’assemblea di sezione è costituita da tutti i soci che hanno aderito alla sezione e deve riunirsi almeno una volta all’anno entro il mese di febbraio per deliberare su:

-      Programmi e attività della sezione, nel rispetto dell’indirizzo dato dal POLO NAUTICO, con relative previsioni economiche.

-      Rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente e programma dell’anno scorso.

Il Rendiconto di Sezione, che sarà poi consolidato nel bilancio del POLO NAUTICO, sarà sottoposto al Collegio dei Revisori del POLO NAUTICO.

   

Art.22 L’assemblea di sezione, per la stessa durata degli organi del POLO NAUTICO, nomina il Comitato di Sezione, determinando il numero dei componenti, che non può essere inferiore a tre; nelle assemblee elettive ogni socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore della metà dei componenti da eleggere. Le regole dell’assemblea sono quelle dell’assemblea del POLO NAUTICO. Il Comitato ha il compito di coordinare le iniziative della Sezione, e può attribuire anche compiti e funzioni ai propri membri.

   

Art. 23 Il Delegato di Sezione, nominato dal Comitato di sezione al proprio interno, dirige il Comitato di Sezione e rappresenta la stessa nel Consiglio Direttivo del POLO NAUTICO.

   

Art. 24 Nel rispetto delle direttive del POLO NAUTICO e delle finalità stabilite dall’assemblea , le Sezioni gestiscono in autonomia le proprie risorse. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti nelle attività della Sezione; è tuttavia previsto che, su delibera dell’assemblea del POLO NAUTICO, una quota di detti avanzi di gestione possa essere destinata a finalità generali, anche al fine di poter garantire la regolare attività di tutte le sezioni.

Il POLO NAUTICO potrà imporre alla Sezione l’addebito di costi per l’utilizzo di beni e aree comuni.

   

Art. 25 Per quanto non espressamente previsto, alle Sezioni si applicano, per analogia, le regole del POLO NAUTICO.

   

Art. 26 Con delibera presa da una maggioranza che rappresenti contemporaneamente la maggioranza dei soci della sezione e abbia l’assenso delle singole associazioni aderenti che svolgano la specifica disciplina, l’assemblea di sezione potrà proporre di svolgere direttamente una specifica disciplina continuando l’attività fino a quel momento sviluppata dalle singole associazioni.

In tal caso verrà istituita una Commissione formata da un rappresentante di ciascuna delle associazioni interessate all’attività della sezione, da un pari numero di consiglieri e dal Presidente del POLO NAUTICO. Tale Commissione dovrà indicare le modalità con le quali procedere all’integrazione delle associazioni aderenti e le eventuali modifiche dello Statuto del POLO NAUTICO.

Ogni modifica proposta dovrà essere approvata dall’assemblea dei soci del POLO NAUTICO.

   

CAPITOLO V – ESERCIZIO SOCIALE, ENTRATE E PATRIMONIO.

   

Art. 27 L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo indicherà le norme esecutive concernenti gli adempimenti civilistici e fiscali in conformità alle norme di legge.

   

Art. 28 Le entrate del POLO NAUTICO SAN GIULIANO sono costituite:

a)    dalle quote associative dei soci;

b)    da eventuali contributi e/o corrispettivi di Soci, di terzi e delle associazioni aderenti;

c)    da tutti gli introiti che possono provenire all’Associazione dallo svolgimento delle Sue iniziative sociali, istituzionali e ricreative;

d)    da eventuali rendite patrimoniali;

e)    da ogni altra entrata.

   

Art. 29 Il Patrimonio del POLO NAUTICO è costituito:

a)    da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione, anche in seguito a donazione;

b)    dai premi e trofei assegnati dall’Associazione.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita del POLO NAUTICO, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

   

CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

   

Art. 30 Tutte le controversie inerenti i rapporti associativi saranno decise dal Collegio dei Probiviri che giudicherà con un arbitrato irrituale. Il suo giudizio sarà inappellabile e dovrà essere comunicato per iscritto alle parti in causa e al Consiglio Direttivo non oltre sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Qualora i soci non intendessero rispettare il giudizio del Collegio dei Probiviri si ricorrerà alle norme di legge. Foro competente è il Foro di Venezia.

   

Art. 31 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni dello statuto e del regolamento delle Federazioni Nazionali e/o Enti di promozione a cui aderisce ed, in mancanza, le norme di Legge in materia di associazioni.

   

Art. 32 Copia del Presente statuto, sottoscritta dal Presidente viene depositata presso la sede sociale.

   

CAPITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In sede di applicazione del presente statuto:

-     la disposizione di cui al precedente art. 7, primo comma, non si applica alle associazioni prime firmatarie, tutte con sede nel Comune di Venezia, ed alle sezioni con le quali hanno aderito e più precisamente:

-     G.S. Voga Veneta Mestre;

-      Società Canottieri Mestre;

-     Canoa Club Mestre;

-      Circolo Velico Casanova;

-      Circolo della Vela Mestre;

-     Spes Mestre Sezione Canoa;

-      Gommone Laguna Club Venezia;

-      Associazione Canoistica Arcobaleno.

-      Sezione Canoa Soc. Canottieri Mestre;

-      Sezione Canottaggio Soc. Canottieri Mestre;

-      Sezione Tennis Soc. Canottieri Mestre;

-      Sezione Vela Soc. Canottieri Mestre;

-      Sezione Vela al terzo Soc. Canottieri Mestre;

-      Sezione Voga alla veneta Soc. Canottieri Mestre.

         -------------------------------------------

4) In deroga alle norme statutarie vengono nominati, con le sotto specificate qualifiche, Consiglieri dell'Associazione in oggetto, con tutti i poteri previsti nello statuto sopra riportato, i signori:

-      Presidente Sig. Massimo Donadini;

-     Vice – Presidente Sig Giuseppe Penzo;

-      Segretario Sig Mario Rossi;

-      Tesoriere Sig Bruno Zan;

-      Consigliere Sig Tito Pamio;

-      Consigliere Sig Diego Dogà;

-      Consigliere Sig Paolo Bertan;

-      Consigliere Sig Adriano Moscati;

-      Consigliere Sig Renzo Tasin;

-      Consigliere Sig Roberto De Rossi [.. dati privacy ];

-      Consigliere Sig Alberto Vianello  [.. dati privacy ];

-      Consigliere Sig Guido Lazzarini  [.. dati privacy ];

-      Consigliere Sig Luigi Fanecco [.. dati privacy ]; 

-      Consigliere Sig Roberto Agostini  [.. dati privacy ].  

Di questi Consiglieri, i primi nove, come sopra generalizzati accettano sin d'ora la carica a ciascuno di essi conferita, e dichiarano che non sussistono nei loro confronti cause all'uopo ostative di alcun genere.

I comparenti precisano che tale Consiglio rimarrà in carica sino alla data della prima assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata dal Presidente entro il 31 ottobre 2005 per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo con le modalità previste dal presente Statuto. Sempre in deroga alle norme statutarie in tale sede l’Assemblea provvederà anche alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nonchè del Collegio dei Probiviri.  

   

5)    La quota associativa viene determinata in Euro 5,00 (cinque virgola zero zero) a carico di ciascun socio per l’anno 2005.

6)    I comparenti precisano che, con riferimento all’art. 5 del sopra trascritto Statuto, sono istituite le seguenti sezioni:

1.    Canoa;

2.      Canottaggio;

3.      Tennis;

4.    Vela;

5.    Vela al terzo;

6.    Voga alla veneta.

7.      Salvaguardia dell’ambiente lagunare.

In deroga alle citate norme statutarie, tutte le procedure di nomina e di regolamentazione di tali sezioni saranno espletate entro il 31 dicembre 2005.

   

7) Il sopra nominato Presidente del Consiglio Direttivo viene autorizzato a compiere tutte le pratiche e le operazioni che si renderanno necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità Sportive competenti e quelle intese all'eventuale acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica.

   

8) Le spese del presente atto e dipendenti sono e saranno a carico della Associazione.

I comparenti si dichiarano edotti delle leggi speciali in tema di associazioni sportive dilettantistiche, ivi compresa la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni.

Richiesto, io notaio ho dato lettura di questo atto ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà E' dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me notaio diretto e completato a penna, in ventisei pagine e quanto fin qui della ventisettesima di sette fogli resi legali.

F.to: Giuseppe PENZO

F.to: Paolo BERTAN

F.to: Diego DOGA'

F.to: Mario ROSSI

F.to: Bruno ZAN

F.to: Adriano MOSCATI

F.to: Renzo TASIN

F.to: Carmela OLIVIERI

F.to: Massimo DONADINI

F.to: Tito PAMIO

F.to: Stefano BARTOLUCCI, notaio  

   

E' COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, CHE SI RILASCIA PER USO

DI

Venezia Mestre, lì