Limiti di velocità e criteri generali riguardanti la navigazione nella laguna di Venezia ordinanza n.°09/2002 emanata dal Commissario del
Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia |
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IL COMMISSARIO DELEGATO Sindaco di Venezia | |
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Art. 1 - Ai fini della
sicurezza la navigazione nei canali lagunari deve effettuarsi di norma ad
almeno tre metri di distanza, dalle briccole e dai gruppi di segnalamento,
compatibilmente con la larghezza del canale. Art. 2 - E' vietato a tutti i mezzi nautici di ogni specie di ormeggiarsi o sostare presso briccole, pali e gruppi di segnalamento salvo specifica autorizzazione. Art. 3 - E' vietata la navigazione in zone a basso fondale, o comunque al di fuori dei canali navigabili individuati dalla presenza di segnalamenti, sia universali, sia localmente riconosciuti, ovvero delimitati da sponde naturali (argini o barene) comunque compresi nell'elenco di cui ai successivi articoli, a tutte le unità in navigazione con propulsione meccanica, salvo specifica autorizzazione. Art. 4 - E' fatto obbligo a tutti i naviganti che incrociano piccoli natanti, imbarcazioni a remi, imbarcazioni a pieno carico, trasporti sanitari, trasporti funebri e più in generale natanti o imbarcazioni che espongono convenzionali dispositivi di emergenza sia luminosi sia acustici in funzione o che comunque presentano evidenti difficoltà di manovra, nonché in prossimità di cantieri di lavoro opportunamente segnalati, di ridurre la velocità dell'imbarcazione condotta al minimo compatibile con le esigenze della manovra ai fini del contenimento del moto ondoso e ad adeguare la condotta della navigazione al fine di evitare situazioni di pericolo. Art. 5 - In prossimità di isole, difese di sponda e barene, la velocità dovrà essere ridotta in modo tale da evitare possibili danni ed erosioni a causa del moto ondoso adottando il limite generico di 7 km/h ove non vengano espressamente stabiliti nei successivi articoli limiti diversi. Art. 6 - Nei canali della laguna di Venezia sono vietate: la pratica dello sci nautico; del windsurf; il rimorchio di attrezzature per il volo (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi similari); la navigazione con le moto d'acqua. La pratica del windsurf potrà tuttavia essere esercitata nell'ambito dei bassifondi lagunari contigui ai canali elencati nei successivi articoli, sollevando comunque l'Autorità competente da ogni responsabilità civile e/o penale derivante da eventuali incidenti che si dovessero verificare nel corso di tale attività. Art. 7 - La velocità massima consentita per tutte le unità in navigazione è di 5 Km/h nei sottoelencati canali :
Art. 12 - Data la particolare conformazione delle carene dei mezzi in servizio pubblico di linea e dei blocchi motore posti nelle imbarcazioni impegnate nel trasporto di rifiuti, nonché la possibilità di controllo satellitare GPS delle unità impiegate nei suddetti servizi, il Commissario delegato, con apposita ordinanza, si riserva la facoltà di accordare deroghe ai limiti massimi di velocità sopra descritti su alcuni tratti di canale della laguna, fermo restando l'obbligo, in caso di bassa marea, del rigoroso rispetto dei limiti previsti nei precedenti articoli. Art. 13 - Sono istituite delle "aree blu" nell'ambito della laguna morta Nord e Sud evidenziate con specifico colore nell'allegata cartografia. Con successivo provvedimento saranno definiti i criteri e le modalità di circolazione nell'ambito delle predette aree come previsto dall'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno n.3170 del 27.12.2001, secondo cui "... il Commissario delegato predispone, sentito il comitato consultivo, piani di utilizzo compatibili per i diversi canali, rivi e bacini e, in genere, per ogni area lagunare, determinando il numero complessivo massimo delle imbarcazioni a qualunque titolo circolanti in ciascuna area, sulla base di criteri definiti tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle imbarcazioni medesime e delle peculiarità dell'area.". Art. 14 - In tutta la laguna di Venezia, dal tramonto all'alba, è fatto obbligo a tutte le unità di qualsiasi tipo e dimensione - comprese quelle a remi e a vela, che si trovano in navigazione con o senza effetto propulsivo, ovvero alla fonda o ormeggiate provvisoriamente a strutture proprie o comunque idonee a tale utilizzo, in ambiti lagunari prospicienti i canali navigabili, non destinate ad ormeggio permanente, fermo restando le indicazioni stabilite dal "Regolamento per Prevenire gli Abbordi in Mare" di esporre idonea fanaleria luminosa in funzione, composta dai convenzionali fanali di prua, laterali e poppa, installati a bordo in modo tale da garantire la visibilità dell'unità da tutte le direzioni. Le unità che presentano caratteristiche costruttive ovvero vincoli di tipo tradizionale tali da non consentire una conveniente e funzionale sistemazione dei segnali luminosi di cui al precedente comma, comunque comprese in una delle seguenti tipologie: battello di servizio a remi pneumatico e non (tender), canotto a remi, jole, canoa, pattino, pedalò, kajak, tutte le imbarcazioni tipiche per la voga alla veneta, dinghy, gozzi e lance a remi, tutte le imbarcazioni minori per la "vela al terzo" fino alla tipologia del batelo a pisso compreso ancorché procedenti con la propulsione meccanica del motore ausiliario, possono esporre, a parziale modifica di quanto stabilito dal precedente comma ed in sostituzione della fanaleria regolamentare, un unico fanale a luce bianca visibile per tutto l'arco dell'orizzonte (360°). Art. 15 - In caso di nebbia intensa in cui la visibilità risulti molto ridotta e comunque tale da non rendere possibile il rilevamento visivo di altre unità, i natanti e le imbarcazioni in navigazione a propulsione meccanica nell'ambito dei canali lagunari principali dovranno procedere alla minima velocità di governo a prescindere dai limiti stabiliti dalla presente ordinanza per il canale interessato, recando, ben visibili ed in funzione, i segnali luminosi previsti per la navigazione notturna di cui al precedente art. 14, nonché idoneo proiettore fendinebbia e riflettore radar, e dovranno inoltre emettere ad intervalli regolari (non superiori a 30 secondi) appropriati segnali acustici (un fischio lungo). E' vietata in tempo di nebbia e negli altri casi di scarsa visibilità, la navigazione lungo i canali lagunari principali e secondari alle unità a remi, a vela e a quelle a propulsione meccanica sprovviste dei dispositivi di cui al precedente comma. E' istituito, in caso di nebbia con visibilità minore o uguale a metri 50, un senso unico di circolazione che comprende i canali delle Fondamente Nuove, Degli Angeli, La Nave e San Cristoforo con l'obbligo di percorrenza in senso orario a tutte le unità in navigazione escluse quelle in servizio pubblico di linea. Art. 16 - I mezzi degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Lagunare, del Pronto Soccorso Sanitario e del Pronto Intervento, circolanti per motivi di servizio con i dispositivi di segnalazione acustica supplementari o altro dispositivo di segnalazione di emergenza equivalente, non sono vincolati al rispetto dei limiti di velocità ed alle altre norme oggetto della presente ordinanza. Art. 17 - Pontili riservati ai servizi di trasporto pubblico di linea. E' vietato, alle imbarcazioni e ai natanti non adibite al servizio pubblico di linea di ormeggiare e/o attraccare ai pontili riservati a detto servizio; alle stesse imbarcazioni e natanti è altresì fatto obbligo di mantenere dai pontili medesimi, una distanza tale da non ostacolare le operazioni di manovra dei mezzi del servizio pubblico di linea. Sono escluse dalle precedenti disposizioni, le imbarcazioni e i natanti dei servizi tecnici ausiliari al trasporto pubblico di linea e quelle impiegate nei servizi di emergenza, pronto intervento, pronto soccorso, quando circolano per motivi di servizio e con carattere d'urgenza, nonché le imbarcazioni e i natanti specificatamente autorizzati al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità. Per queste ultime, rimane comunque l'obbligo di accordare la precedenza ai mezzi del servizio pubblico di linea. Art. 18 - Manovre con appoggio. E' vietato condurre e/o manovrare l'imbarcazione mediante appoggio della stessa a fabbricati, ponti, colonnine, ringhiere e manufatti posti sulla fondamenta. Art. 19 - Bottazzi per imbarcazioni con scafo in metallo. A decorrere dal 1° ottobre 2002 è vietata la circolazione, nei rii e nei canali interni al centro storico di Venezia e alle isole lagunari, alle imbarcazioni con scafo in metallo, ove le stesse non siano dotate di puntali fissi in materiale elastico o cordame e di bottazzi fissi in materiale elastico lungo tutto lo scafo; detti bottazzi devono essere applicati in numero, dimensioni e ad altezze tali da impedire, in qualsiasi condizione di marea e di carico, danneggiamenti a rive, fondamente, ponti, fabbricati, colonnine, ringhiere e manufatti posti sulle fondamente. Tali bottazzi dovranno essere sempre in perfetta efficienza ed integrità. Rimangono escluse le imbarcazioni adibite al servizio di trasporto pubblico di linea ed i mezzi ausiliari di detto servizio in quanto dispongono di pontili e ormeggi riservati. Art. 20 - Bracci retrattili in ausilio alle gru. E' vietato l'appoggio su rive, fondamente, pontili e suoli pubblici, di bracci retrattili, funzionali all'uso delle gru in dotazione alle imbarcazioni. Le gru potranno operare solo se a norma con le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza; in particolare, durante l'utilizzo, dovrà essere impiegato un segnalatore luminoso lampeggiante ed impiegata una persona a terra con l'obbligo di salvaguardare l'incolumità pubblica. Il Commissario delegato potrà, su presentazione di istanza motivata, rilasciare autorizzazioni con carattere di eccezionalità e temporaneità, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma, prescrivendo contestualmente modalità e condizioni operative adeguate al caso, al cui rispetto gli operatori rimangono obbligati; Art. 21 - La cartografia allegata, che indica i limiti massimi di velocità lungo i singoli canali e delimita le aree blu, costituisce parte integrante della presente ordinanza. Art. 22 - La presente ordinanza sostituisce le vigenti disposizioni incompatibili. Gli organi preposti al controllo e all'accertamento delle violazioni in materia di navigazione sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro il termine di 60 giorni. Venezia, lì 21.02.2002 IL COMMISSARIO DELEGATO Sindaco di Venezia F.to Paolo Costa |