CIRCOLO VELICO CASANOVA P.ta San Giuliano - Mestre Venezia |
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2005 |
CIRCOLO VELICO
CASANOVA STATUTO
•
Art.1 E’
costituita con durata indeterminata e con sede
in punta San Giuliano a Venezia Mestre, l’Associazione denominata
“Circolo Velico Casanova Associazione Sportiva dilettantistica”. TITOLO II Scopo - Oggetto • Art. 2 L’Associazione è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale ed è apartitica; non ha scopi di lucro e si propone di: - contribuire alla formazione civile ed umana del cittadino secondo i principi della Costituzione, - contribuire alla diffusione delle attività ricreative e didattiche sportive dilettantistiche legate all’ambiente marino e lagunare, - attuare iniziative per la conoscenza e la salvaguardia dell’ambiente marino e lagunare, - favorire l’estensione di attività culturali e ricreative di recupero e studio della tradizione marinara, - contribuire alla salvaguardia della laguna veneta, della sua fauna e flora, del patrimonio storico, architettonico, paesaggistico e delle sue tradizioni popolari, - far conoscere e vivere la laguna attraverso l’insegnamento e la pratica della vela e delle altre attività nautiche tipiche della storia veneta, - sviluppare la collaborazione, informazione, scambi ed esperienze con altre associazioni nautiche. L’associazione
potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale,
nazionale ed anche all’estero. •
Art. 3 Per il conseguimento degli scopi anzidetti l’Associazione può: - partecipare ad organismi pubblici e privati nei quali sia prevista la presenza di rappresentanze sportive e associative, - promuovere e partecipare a fondazioni, centri studi, istituti scientifici, enti e società anche di capitali, che abbiano oggetto e finalità affini a quelli del circolo, - promuovere, aderire, partecipare ad associazioni, federazioni o confederazioni che abbiano finalità e scopi non contrastanti con quelli propri e che consentano il rispetto dell’autonomia del circolo, - gestire e promuovere corsi di vela nonché organizzare e coordinare attività sportive, ricreative e culturali anche in collaborazione con gli enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati, - acquistare vendere costruire e gestire imbarcazioni, immobili, impianti ricreativi e culturali, gestire punti di ritrovo, bar, ristoranti, tavole calde e attività similari ad uso esclusivo dell’attività sociale.
TITOLO III Soci • Art. 4 Il
numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le
persone fisiche che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli. • Art. 5 Chi
intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio direttivo
domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne i
regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. All’atto
del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà
la qualifica di socio. • Art. 6 La qualifica di socio dà diritto: - a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, - a partecipare alla vita associativa esprimendo, se maggiorenne, il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, - a partecipare alle elezioni degli organi direttivi. I soci individuali sono tenuti : - all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, -
al pagamento della quota sociale. • Art. 7 I
soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in
funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata
annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo. • Art. 8 La qualifica di socio viene meno per: -
mancato rinnovo della tessera associativa,
dimissioni, esclusione, morte
del socio. • Art. 9 Il Collegio dei Probiviri, su istanza del socio o dell’organo del Circolo che ne abbia interesse, può adottare provvedimenti verso il socio che: - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione, - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale o del contributo associativo annuale, - svolga, o tenti di svolgere, attività contrarie agli interessi dell’Associazione L’esclusione
diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci. • Art. 10 I provvedimenti verso i soci sono: l’ammonizione, la censura, la sospensione fino a 12 mesi, l’esclusione. - Tali provvedimenti devono essere comunicati ai soci destinatari mediante lettera A/R. -
I soci radiati o sospesi non hanno diritto al rimborso di quote o contributi
associativi versati. TITOLO IV Fondo Comune • Art. 11 Il fondo comune è costituito: - dalle quote e contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati e finalizzati al sostegno dell’attività o dei progetti , il tutto in conformità alla Legge vigente; - da eventuali avanzi di gestione; - da ogni altra eventuale entrata. Costituiscono
inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
TITOLO V Esercizio Sociale e Organi • Art. 12 L’esercizio
sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. • Art. 13 Sono organi dell’associazione: - L’Assemblea degli Associati, - Il Consiglio direttivo, - Il Collegio dei Probiviri, - Il Collegio dei Revisori dei Conti Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito ed affidate a soci maggiorenni.
TITOLO VI Le Assemblee dei soci • Art. 14 L’assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del Rendiconto Economico Finanziario. La comunicazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi in sede sociale almeno quindici giorni prima della adunanza, contente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. L’Assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla data della richiesta; l’Assemblea sarà indetta entro 45 giorni dalla convocazione. L’Assemblea può essere convocata per eleggere, sostituire o destituire uno o più membri degli organi del Circolo. In caso di destituzione del Consiglio Direttivo provvederà all’immediata elezione di un Presidente e di un Vice Presidente pro-tempore, i quali stabiliranno entro 15 giorni la data dell’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, da tenersi entro 45 giorni secondo le procedure statutarie. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario spetta al presidente dell’Assemblea. Nelle
Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni. Non sono
ammesse deleghe • Art. 15 L’Assemblea Ordinaria é regolarmente costituita: - in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli associati con diritto di voto, - in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Delibera
a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto su tutti gli oggetti posti
all’ordine del giorno. - approva il Rendiconto Economico-Finanziario consuntivo, - procede alla nomina del Consiglio Direttivo e dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, - discute la politica associativa attuata verificando i risultati conseguiti in relazione alle linee programmatiche, - discute, definisce ed approva la linea di politica associativa, - delibera l’azione di responsabilità contro gli amministratori; - delibera su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea Ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’anno sociale. Nel mese di Ottobre dell’anno di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, avrà luogo l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio stesso, dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei conti. Con
trenta giorni d’anticipo sulla data di questa Assemblea, il Direttivo è
tenuto ad invitare i soci alla presentazione delle candidature per la cariche
previste e per gli scrutatori. Le candidature potranno essere avanzate entro e non oltre due giorni dalla data della prima convocazione. Gli
scrutatori, in numero di tre, saranno eletti per alzata di mano all’apertura
dell’Assemblea. Le
schede delle votazioni potranno essere distribuite solo dopo la dichiarata
apertura delle votazioni. • Art. 16 L’Assemblea
Straordinaria: Le
Assemblee che presentino all’ordine del giorno la modificazione dello Statuto,
oppure lo scioglimento dell’Associazione, vengono definite Straordinarie, e
come tali devono ritenersi validamente costituite con la presenza di almeno la
metà più uno dei soci con diritto di voto. Le delibere nel corso
dell’Assemblea Straordinaria richiedono il voto favorevole di almeno i 3/4 dei
presenti.
TITOLO VII Altri Organi • Art. 17 Gli
organi eletti rimangono in carica due anni a partire dal 1° Gennaio successivo
alle elezioni. In caso di dimissioni anticipate di un organo uscente, l’organo
eletto può immediatamente insediarsi. • Art. 18 Il Consiglio Direttivo - E’ formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. - I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili. - Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere. - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri. La convocazione prevede la comunicazione agli interessati, che dovrà pervenire alle rispettive residenze, nonché l’affissione di avviso in sede con almeno cinque giorni di anticipo. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. I soci possono partecipare ai lavori del Direttivo senza diritto d’intervento. Qualora vengano meno uno o più Consiglieri, e qualora ne ravvisi la necessità, il Consiglio Direttivo potrà indire un’assemblea per sostituire i consiglieri mancanti. Qualora
venga a mancare il numero minimo dei membri, quelli rimasti in carica devono
convocare l’Assemblea entro 30 giorni, affinché questa provveda
all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. • Art. 19 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione. Spetta pertanto al Consiglio Direttivo: - curare l’esecuzione degli indirizzi assembleari, - redigere il Rendiconto Economico-Finanziario consuntivo, - emanare i regolamenti interni, - stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all’attività sociale, - deliberare circa l’ammissione degli associati, - nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività di cui si articola la vita dell’associazione, -
compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione
dell’associazione • Art. 20 Il Presidente Viene
eletto dal Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza e la firma legale
dell’Associazione. Per
evenienze straordinarie e urgenti, il Presidente può adottare provvedimenti di
competenza del Consiglio Direttivo; in tal caso Egli dovrà contestualmente
convocare il Consiglio Direttivo, da tenersi entro 10 giorni, al fine di
ottenere la ratifica dei provvedimenti adottati. •
Art. 21 Collegio dei Probiviri Decide i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni: ammonizione, censura, sospensione fino ad un massimo di dodici mesi, esclusione. -
Decide
con arbitrato irrituale, senza formalità. - Viene eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto, è composto da tre componenti, che nominano tra di loro il Presidente, e da due supplenti. In caso di cessazione dall’incarico i membri effettivi sono sostituiti - in ordine ai voti ricevuti - dai supplenti. -
Avverso i provvedimenti dei Probiviri è ammesso reclamo all’Autorità
Giudiziaria ordinaria entro 30 gg dalla comunicazione A/R del lodo alla parte.
Foro competente è il Foro di Venezia. I
Probiviri non possono contemporaneamente rivestire altre cariche
nell’associazione. • Art. 22 Collegio dei Revisori dei Conti. La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti eletto dall’Assemblea, ed è costituito da tre componenti effettivi che nominano tra di loro il Presidente, e da due componenti supplenti. - I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai Rendiconti Economici-Finanziari annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale, e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. - In caso di cessazione dall’incarico, i membri effettivi sono sostituiti - in ordine ai voti ricevuti - dai supplenti. - I Revisori non possono contemporaneamente rivestire altre cariche nell’associazione.
• Art. 23 Clausola Compromissoria. I provvedimenti adottati dagli organi del Circolo hanno piena efficacia nei confronti degli altri organi, delle cariche sociali e dei soci. Qualsiasi
controversia correlata all’attività sociale che insorga tra gli organi, le
cariche sociali ed i soci, deve essere sottoposta al Collegio dei Probiviri che
deciderà con arbitrato irrituale.
TITOLO VIII Scioglimento • Art. 24 In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea determinerà la destinazione del Patrimonio attivo e le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri. Esperita
la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in
essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità
di utilità generale, a enti o associazioni senza scopo di lucro che perseguano
la promozione e lo sviluppo dell’attività sportivo-culturale. •
Art. 25 Clausola
di adesione. L’Associazione
in caso di adesione al Coni ed alla FIV dichiara di accettare
espressamente le norme e le
direttive di questi Enti, in ottemperanza alla delibera 1273/04 del
Consiglio Nazionale Coni. Per eventuali norme
incompatibili, del presente statuto, saranno sostituite di diretto
con le norme e
direttive Coni.
•
Art. 26 In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio verrà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’art.90 comma 18 lett.H della Legge 289/2002
•
Art. 27
Norma
finale.
Statuto
del “Circolo Velico Casanova, associazione sportiva dilettantistica”
approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 19 Gennaio 2007.
Circolo fondato nel 1981. Il presente Statuto sostituisce il preesistente assunto nel Gennaio 2005.
» Vai alle modifiche Statutarie dell'Assemblea del 9 Gennaio 2007, in colore blu nel presente testo |