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ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilacinque il giorno sette del mese di marzo,
in Venezia Mestre, nel mio studio al piano primo di via Fapanni n.37, (Venezia Mestre - 7 marzo 2005) Avanti a me avvocato Stefano BARTOLUCCI, notaio
in Mestre, iscritto nel collegio notarile del distretto di Venezia, non
assistito dai testimoni per espressa e concorde rinunzia dei comparenti,
con il mio consenso, sono presenti i signori: - PENZO Giuseppe, [.. dati privacy ]; - BERTAN Paolo, [.. dati privacy ]; - DOGA' Diego, [.. dati privacy ]; - ROSSI Mario, [.. dati privacy ];
- ZAN Bruno,
[.. dati privacy ]; - MOSCATI Adriano, [.. dati privacy ]; - TASIN Renzo, [.. dati privacy ]; - OLIVIERI Carmela, [.. dati privacy ]; - DONADINI Massimo, [.. dati privacy ]; - PAMIO Tito, [.. dati privacy ]. I comparenti, tutti cittadini italiani, della identità
personale dei quali io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il
presente atto, mediante il
quale dichiarano, convengono e stipulano quanto segue. 1) E'
costituita tra i sopra generalizzati signori Giuseppe Penzo, Paolo Bertan,
Diego Dogà, Mario Rossi, Bruno Zan, Adriano Moscati, Renzo Tasin e
Carmela Olivieri un' Associazione sportiva dilettantistica senza scopo di
lucro denominata "POLO NAUTICO PUNTASANGIULIANO Associazione Sportiva
Dilettantistica". 2) L'Associazione
ha sede in Venezia Mestre, via Pepe n.12. 3) La
Società è retta dallo Statuto, che, espressamente convenuto tra i
comparenti, qui di seguito si trascrive:
STATUTO
DELLA
CAPITOLO I COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO
Art.
1 E’ costituita una Associazione sportiva
dilettantistica senza scopo di lucro denominata "POLO NAUTICO PUNTASANGIULIANO Associazione Sportiva Dilettantistica" nel
seguito denominata anche semplicemente POLO NAUTICO o ASSOCIAZIONE
Art.
2 Il POLO NAUTICO ha sede in Venezia Mestre, Via Pepe n. 12. Il Consiglio Direttivo ha
facoltà di trasferire la sede sociale nell’ambito del medesimo Comune.
Art.
3 La durata del POLO NAUTICO è illimitata
Art.
4 Il POLO NAUTICO, costituitosi su iniziativa delle
associazioni e società sportive dilettantistiche -in seguito indicate per
brevità solo come associazioni
presenti in Punta San Giuliano, è finalizzato alla promozione ed alla
pratica delle discipline sportive dilettantistiche e diportistiche con
esclusione delle attività nautiche motoristiche ed alla diffusione di una
cultura di rispetto e salvaguardia dell’ambiente lagunare, anche
attraverso l’integrazione dei servizi offerti ai soci ed alla
cittadinanza con il Parco di San Giuliano e l’organizzazione di eventi
sportivi e culturali. Il
fine si realizza anche attraverso la gestione degli spazi, delle strutture
e delle attrezzature che sono e saranno assegnati al medesimo
dall’amministrazione comunale di Venezia, nell’ambito del progetto per
la realizzazione del centro nautico sito in Venezia Mestre Punta San
Giuliano. A tale riguardo, le associazioni sportive aderenti rinunciano a
singole pretese o richieste, affidando al Polo Nautico, nei confronti
della Pubblica Amministrazione, il ruolo di candidato unico alla gestione
del centro nautico. Il
POLO NAUTICO, pertanto, elabora il regolamento che disciplina le modalità
di utilizzo degli impianti avuti in gestione e delle proprie attrezzature
da parte delle associazioni aderenti, dei soci, della cittadinanza e dei
vari soggetti che operano nella Punta San Giuliano e favorisce presenze
culturali e associative sia all’interno che all’esterno delle proprie
sedi. Dette
modalità di utilizzo di impianti ed attrezzature dovranno prevedere una
priorità a favore delle sezioni di cui al successivo art. 5. Il
POLO NAUTICO, apolitico e senza fini di lucro, potrà quindi, per il
miglior raggiungimento degli scopi sociali, svolgere l’attività di
gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive,
nonché gestire punti di ritrovo e di ristoro ed attività similari. Potrà
inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie necessarie al
conseguimento degli scopi sociali.
Art.
5 Il POLO NAUTICO per il coordinamento e lo
svolgimento delle varie discipline sportive potrà istituire, con delibera
del Consiglio Direttivo, specifiche sezioni. Ciascun
socio del POLO NAUTICO dovrà obbligatoriamente aderire ad almeno una
sezione. Ogni
sezione provvederà a svolgere la propria attività nel rispetto delle
norme espressamente previste al capitolo IV del presente statuto. Il
Consiglio Direttivo del POLO NAUTICO esprimerà le direttive generali che
saranno vincolanti per ogni sezione e che dovranno garantire la
salvaguardia e l’operatività di tutte le sezioni. Le Sezioni gestiranno
in autonomia le attività di coordinamento tecnico – organizzativo –
amministrativo inerenti alla propria disciplina.
Art.
6 I colori sociali e
lo stemma del POLO NAUTICO sono determinati con delibera del Consiglio
Direttivo.
CAPITOLO II – SOCI
Art.
7 Le associazioni sportive dilettantistiche che intendono
operare nelle strutture del POLO NAUTICO in Punta San Giuliano possono
aderire all'iniziativa del POLO NAUTICO Puntasangiuliano, con istanza che
deve essere accettata dal Consiglio Direttivo del POLO NAUTICO.
L’assemblea dei soci può revocare tale accettazione in ogni momento. Con
tale adesione le associazioni aderenti danno la possibilità ai rispettivi
soci di diventare soci del POLO NAUTICO Puntasangiuliano. Le
associazioni aderenti si impegnano in ogni caso, per quanto di loro
spettanza, al rispetto del presente Statuto e dei regolamenti emanati dal
POLO NAUTICO.
Art.
8 Possono far parte dell’Associazione, con la
qualifica di soci, solamente le persone fisiche che, socie delle
associazioni che aderiscono al POLO NAUTICO, ne facciano richiesta con le
modalità fissate dal Consiglio Direttivo del POLO NAUTICO. Tutti coloro i
quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una
domanda su apposito modulo dichiarando espressamente di conoscere ed
accettare lo statuto ed il regolamento dell’Associazione. Le domande di
adesione, su moduli forniti dal POLO NAUTICO, potranno essere raccolte
anche nelle sedi delle società aderenti. La
validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all’atto
di presentazione della domanda di ammissione. In
caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse
dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Colui
il quale sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti,
nei confronti dell’Associazione, e risponde verso la stessa per tutte le
obbligazioni dell’associato minorenne. La
quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Art.
9 Diritti dei soci Tutti
i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di
partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e
passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne
al momento della prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento
della maggiore età, fino ad allora i suoi diritti di voto saranno
esercitati dall’esercente la potestà parentale. La
qualifica di socio da diritto a frequentare la Sede Sociale e le
iniziative indette dal Consiglio Direttivo, nonché a fruire degli
impianti e delle attrezzature dell’Associazione secondo le norme e con
le modalità stabilite nell’apposito regolamento
Art.
10 Doveri dei soci Tutti
i soci sono tenuti a corrispondere, anche tramite le rispettive
associazioni di provenienza, le quote associative così come fissate dal
Consiglio Direttivo e dalle sezioni per ciascuna attività ed in relazione
alle diverse modalità di utilizzo degli impianti. Provvedimenti
disciplinari potranno essere adottati dal Consiglio Direttivo, che potrà
anche inibire temporaneamente ad un socio l’ingresso negli impianti
dell’Associazione; contro tali provvedimenti ciascun socio potrà
ricorrere al Collegio dei Probiviri.
Art.
11 Decadenza dei soci. I
soci cessano di essere soci del POLO NAUTICO nel caso in cui cessino di
essere soci della associazione aderente cui appartengono. I
soci cessano inoltre di appartenere all’Associazione nei seguenti casi: a)
Dimissione volontaria. b)
Decadenza dei soci a seguito di morosità. c)
Radiazione deliberata da almeno 2/3 dei membri del Consiglio
Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute
disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua
condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il
provvedimento di radiazione è assunto dal Consiglio Direttivo, sentito in
merito il Consiglio Direttivo della società di provenienza. Il socio
radiato ha la facoltà di appellarsi al Collegio dei Probiviri entro 30
giorni dalla comunicazione scritta. Il provvedimento di radiazione rimane
sospeso fino decisione del Collegio dei Probiviri; d)
negli altri casi previsti dallo Statuto. Le
deliberazioni prese in materia di dimissioni, decadenza e radiazione
debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci
receduti o radiati non hanno diritto al rimborso del contributo
associativo annuale versato.
CAPITOLO III – GLI ORGANI SOCIALI
Art.
12 Organi dell’Associazione sono: -
L’Assemblea dei Soci; -
Il Consiglio Direttivo; -
Il Presidente; -
Il Collegio dei Revisori dei Conti; -
Il Collegio dei Probiviri. Tutte
le cariche sociali sono gratuite; i candidati a ricoprirle devono essere
soci da almeno quattro mesi ed in regola con le quote associative.
Art.
13 L’assemblea dei soci è il massimo organo
deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e
straordinarie. Quando
è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità dei
soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti
gli soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. La
convocazione dell’assemblea potrà essere richiesta al Consiglio
Direttivo da almeno due decimi dei soci aventi facoltà di voto e in
regola con il pagamento delle quote associative all’atto della
richiesta, i quali ne propongono l’ordine del giorno. Inoltre potrà
essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo dei
consiglieri. La convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio
Direttivo entro 30 giorni. L’assemblea
viene convocata dal Presidente presso la sede sociale o in un luogo idoneo
a garantire la massima partecipazione dei soci, nell'ambito della
Provincia di Venezia, mediante avviso da affiggersi in luoghi di passaggio
nella sede sociale e nelle sedi delle associazioni aderenti almeno trenta
giorni prima dell’adunanza, contenente l’indicazione del giorno,
dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da
trattare. Per
le sole assemblee straordinarie è prevista anche la comunicazione scritta
a ciascun socio. Della
convocazione dovranno essere informate le associazioni aderenti mediante
lettera raccomandata ai rispettivi Presidenti. Le
assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o
impedimento, da un Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento, da
una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata
dalla maggioranza assoluta dei presenti. Il Presidente dirige e regola le
discussioni e stabilisce le norme e l’ordine delle votazioni. L’assemblea
designa un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Di
ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente
della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai tre scrutatori. Copia
dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci ed esposto
nel locale della Sede Sociale. Potranno
prendere parte alle assemblee dell’Associazione tutti i soci in regola
con il versamento della quota annua. I soci non possono avere deleghe. L’assemblea
ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza
della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti; per la regolare
costituzione dell’assemblea straordinaria, è necessaria la presenza di
almeno 3/4 (tre quarti) degli associati mentre in seconda convocazione è
necessaria la presenza di almeno il 15% (quindici per cento) dei soci
aventi diritto di voto salvo quanto stabilito al successivo art. 14 in
caso di scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio. Le
deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono valide a maggioranza
assoluta dei voti dei presenti, quelle dell’assemblea straordinaria con
voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti.
Art.
14 L’assemblea ordinaria, da convocarsi almeno una
volta all’anno, nell’ambito delle finalità dell’Associazione, ha
competenze di carattere generale: 1)
Approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e i
programmi dell’anno in corso entro il mese di marzo di ciascun anno. 2)
Elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti ed i Probiviri. 3)
Delibera su ogni questione che il Consiglio Direttivo intenda
mettere all’Ordine del giorno. In
relazione alle assemblee elettive chi intendesse candidarsi alla carica di
Consigliere dovrà depositare la propria candidatura al Consiglio in
carica con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data fissata per
l’assemblea. Le
elezioni avverranno con scrutinio segreto, fermo restando il
diritto del socio richiedente di far risultare dal verbale in maniera
palese l'esito della sua votazione o l'eventuale astensione.
L’assemblea, verificato in base allo statuto il numero dei Consiglieri
da eleggere, procederà alla votazione per eleggere i Consiglieri. Le
operazioni di scrutinio verranno eseguite da tre scrutatori scelti tra i
soci presenti che, al momento della scelta, non ricoprano alcuna carica
sociale e non siano candidati a ricoprirle. L’assemblea
straordinaria delibera su 1)
Variazioni o modifiche al presente statuto; 2)
Scioglimento, modalità di liquidazione e devoluzione del
patrimonio salvo l’obbligo di destinare il patrimonio sociale per
finalità sportive o diversa
destinazione imposta dalla legge; l’assemblea all’atto dello
scioglimento nominerà uno o più liquidatori. Per
le delibere di cui al presente punto 2) valgono le maggioranze previste
dall’art. 21, ultimo comma del codice civile.
Art.
15 Il POLO NAUTICO è amministrato da un Consiglio
Direttivo che è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione
ordinaria e straordinaria, con la sola eccezione di quello che lo statuto
espressamente riserva all’assemblea dei soci. Il
Consiglio Direttivo è composto da tre gruppi di consiglieri. Il
primo gruppo è finalizzato a garantire la presenza di un consigliere per
ciascuna associazione aderente e un consigliere per ciascuna sezione di
associazione aderente (nel solo caso in cui la società aderente sia già
statutariamente organizzata per sezioni e aderisca con più di una). Il
secondo gruppo, numericamente pari al totale del primo, in rappresentanza
dei soci a prescindere dalla associazione di appartenenza e dall’attività
svolta. Nel
terzo gruppo fanno parte del Consiglio un Delegato in rappresentanza di
ogni sezione del POLO NAUTICO. Risultano
eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti tenendo
tuttavia conto delle seguenti regole: -
Verranno eletti a consigliere dapprima i candidati che appartengano
uno per ciascuna delle associazioni aderenti al POLO NAUTICO, e delle loro
sezioni che li voteranno con scheda separata; -
Verranno eletti poi a consigliere un ugual numero di candidati. In
tali votazioni per i consiglieri ogni socio non potrà esprimere un numero
di preferenze superiore al 75% dei consiglieri da eleggere. -
Nessuna delle associazioni aderenti potrà essere rappresentata da
più del 50% dei consiglieri così eletti. I
Consiglieri rimangono in carica per quattro anni e fino alla presentazione
del rendiconto dell’ultimo dei quattro anni. Essi sono rieleggibili. Il
Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, uno o due Vice –
Presidenti, un segretario ed un tesoriere. Ogni
sezione della associazione nomina inoltre un proprio Delegato che assumerà
la carica di consigliere e farà parte del Consiglio, senza diritto di
voto. Tale Delegato avrà il diritto di voto solo nel caso in cui la
sezione deliberasse di svolgere direttamente una specifica disciplina come
previsto dall’art. 26 del presente statuto. Il
Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno su
convocazione del Presidente comunicata almeno sette giorni prima
dell’adunanza. Di
ogni seduta verrà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario. Le
deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la
maggioranza dei Consiglieri e se prese con la maggioranza dei presenti. Le
delibere relative all’adesione di nuove associazioni o sezioni di
associazioni e all’approvazione del regolamento del Polo Nautico
dovranno essere assunte con la maggioranza qualificata del 75% dei
consiglieri con diritto di voto. Decisioni
che possono incidere sull’attività di una singola associazione o
disciplina o che comportino rilevanti impegni patrimoniali dovranno essere
assunte con la maggioranza qualificata del 75% dei consiglieri con diritto
di voto. I
Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a quattro
riunioni consecutive, in un lasso di tempo superiore a due mesi possono
essere dichiarati decaduti su delibera del Consiglio Direttivo stesso. Nel
caso in cui uno o più Consiglieri venissero a mancare, per qualsiasi
causa, subentreranno i primi dei non eletti, nel rispetto delle
ripartizioni in precedenza previste. Qualora
venisse meno la maggioranza dei Consiglieri dovrà essere convocata
un’assemblea ordinaria per l’elezione dei Consiglieri mancanti. Il
Consiglio può delegare la gestione dei fatti di ordinaria amministrazione
ad un Consiglio di Presidenza formato dal Presidente, Vice –
Presidente/i, Segretario e Tesoriere. Il
Consiglio Direttivo può anche affidare a singoli Consiglieri la
responsabilità di singole attività sportive (anche facendolo partecipare
alle riunioni di una specifica sezione) amministrative o gestionali. In
caso di divergenze le decisioni del Consiglio Direttivo prevalgono sempre
su quelle dei consiglieri delegati e del Consiglio di Presidenza. Il
Consiglio Direttivo può anche nominare specifiche Commissioni di soci con
carattere consultivo.
Art.
16 Il Presidente è il legale rappresentante
dell’Associazione, ed ha inoltre il compito di presiedere e coordinare i
lavori del Consiglio Direttivo. In
caso di Sua assenza od impedimento Egli è sostituito da un Vice –
Presidente o in subordine dal Consigliere più anziano. In
caso di dimissioni, il Vice – Presidente più anziano esercita le
funzioni di Presidente. Per
fatti straordinari e urgenti il Presidente può adottare provvedimenti di
competenza del Consiglio Direttivo; in tal caso Egli dovrà disporre
contestualmente la convocazione del Consiglio Direttivo al fine di
ottenere la ratifica dei provvedimenti adottati.
Art.
17 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da
tre membri effettivi e da un supplente nominati dall’assemblea dei soci. Esso
dura in carica quanto gli altri organi dell’Associazione. In
occasione dell’elezione ogni socio esprimerà una sola preferenza per i
membri effettivi e una sola preferenza per il membro supplente. Il
Collegio dei Revisori dei Conti è un organo di controllo finanziario,
procede alla verifica della contabilità sociale, esamina il bilancio
annuale e lo accompagna con una relazione tecnica per l’assemblea dei
soci. I
Revisori dei Conti, che non possono contemporaneamente rivestire altre
cariche nell’Associazione, sono invitati a partecipare alle riunioni del
Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.
Art.
18 Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri
effettivi ed un supplente nominati dall’assemblea dei soci. Esso
dura in carica quanto gli altri organi dell’Associazione. In
occasione dell’elezione ogni socio esprimerà una sola preferenza per i
membri effettivi e una sola preferenza per il membro supplente. Il
Collegio dei Probiviri è chiamato a decidere le controversie tra i soci e
fra i soci e il POLO NAUTICO il Suo giudizio è inappellabile e dovrà
essere comunicato per iscritto alle parti in causa e al Consiglio
Direttivo non oltre sessanta giorni da ricevimento del ricorso. I
Probiviri, che non possono contemporaneamente rivestire altre cariche
nell’Associazione, possono essere invitati a partecipare alle riunioni
del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.
CAPITOLO IV – LE SEZIONI
Art.
19 La Sezione è l’organizzazione tramite la quale il
POLO NAUTICO promuove una specifica disciplina sportiva o attività, nel
rispetto del presente Statuto favorendo il coordinamento delle attività
svolte dalle associazioni aderenti. Le
sezioni potranno quindi, sentite le associazioni aderenti, redigere un
regolamento per il coordinamento e la promozione delle attività. Tale
regolamento deve essere approvato dal Consiglio Direttivo. Ciascun
socio del POLO NAUTICO all’atto della presentazione della domanda di
ammissione, deve indicare la sezione alla quale intende aderire; egli potrà
aderire a più sezioni, ma potrà votare in una sola, che dovrà essere
indicata nella domanda di ammissione a socio. Potrà votare in più di una
sezione solo nel caso l’attività venisse svolta direttamente dalla
sezione e fosse prevista una specifica quota di adesione. Le
sezioni sono costituite su autorizzazione del Consiglio Direttivo su
istanza di almeno trenta soci corredata da una relazione che illustri il
programma delle attività che si intendono svolgere.
Art.
20 Sono organi della Sezione: -
L’Assemblea di Sezione; -
Il Comitato di Sezione; -
Il Delegato di Sezione.
Art.
21 L’assemblea di sezione è costituita da tutti i soci
che hanno aderito alla sezione e deve riunirsi almeno una volta all’anno
entro il mese di febbraio per deliberare su: -
Programmi e attività della sezione, nel rispetto dell’indirizzo
dato dal POLO NAUTICO, con relative previsioni economiche. -
Rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente e programma
dell’anno scorso. Il
Rendiconto di Sezione, che sarà poi consolidato nel bilancio del POLO
NAUTICO, sarà sottoposto al Collegio dei Revisori del POLO NAUTICO.
Art.22 L’assemblea di sezione, per la stessa durata degli organi del POLO
NAUTICO, nomina il Comitato di Sezione, determinando il numero dei
componenti, che non può essere inferiore a tre; nelle assemblee elettive
ogni socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore della
metà dei componenti da eleggere. Le regole dell’assemblea sono quelle
dell’assemblea del POLO NAUTICO. Il Comitato ha il compito di coordinare
le iniziative della Sezione, e può attribuire anche compiti e funzioni ai
propri membri.
Art.
23 Il Delegato di Sezione, nominato dal Comitato di
sezione al proprio interno, dirige il Comitato di Sezione e rappresenta la
stessa nel Consiglio Direttivo del POLO NAUTICO.
Art.
24 Nel rispetto delle direttive del POLO NAUTICO e delle
finalità stabilite dall’assemblea , le Sezioni gestiscono in autonomia
le proprie risorse. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti nelle
attività della Sezione; è tuttavia previsto che, su delibera
dell’assemblea del POLO NAUTICO, una quota di detti avanzi di gestione
possa essere destinata a finalità generali, anche al fine di poter
garantire la regolare attività di tutte le sezioni. Il
POLO NAUTICO potrà imporre alla Sezione l’addebito di costi per
l’utilizzo di beni e aree comuni.
Art.
25 Per quanto non espressamente previsto, alle Sezioni si
applicano, per analogia, le regole del POLO NAUTICO.
Art.
26 Con delibera presa da una maggioranza che rappresenti
contemporaneamente la maggioranza dei soci della sezione e abbia
l’assenso delle singole associazioni aderenti che svolgano la specifica
disciplina, l’assemblea di sezione potrà proporre di svolgere
direttamente una specifica disciplina continuando l’attività fino a
quel momento sviluppata dalle singole associazioni. In
tal caso verrà istituita una Commissione formata da un rappresentante di
ciascuna delle associazioni interessate all’attività della sezione, da
un pari numero di consiglieri e dal Presidente del POLO NAUTICO. Tale
Commissione dovrà indicare le modalità con le quali procedere
all’integrazione delle associazioni aderenti e le eventuali modifiche
dello Statuto del POLO NAUTICO. Ogni
modifica proposta dovrà essere approvata dall’assemblea dei soci del
POLO NAUTICO.
CAPITOLO V – ESERCIZIO SOCIALE, ENTRATE E PATRIMONIO.
Art.
27 L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31
dicembre. Il
Consiglio Direttivo indicherà le norme esecutive concernenti gli
adempimenti civilistici e fiscali in conformità alle norme di legge.
Art.
28 Le entrate del POLO NAUTICO SAN GIULIANO sono
costituite: a)
dalle quote associative dei soci; b)
da eventuali contributi e/o corrispettivi di Soci, di terzi e delle
associazioni aderenti; c)
da tutti gli introiti che possono provenire all’Associazione
dallo svolgimento delle Sue iniziative sociali, istituzionali e
ricreative; d)
da eventuali rendite patrimoniali; e)
da ogni altra entrata.
Art.
29 Il Patrimonio del POLO NAUTICO è costituito: a)
da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà
dell’Associazione, anche in seguito a donazione; b)
dai premi e trofei assegnati dall’Associazione. È
fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita del POLO
NAUTICO, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge.
CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI
Art.
30 Tutte le controversie inerenti i rapporti associativi
saranno decise dal Collegio dei Probiviri che giudicherà con un arbitrato
irrituale. Il suo giudizio sarà inappellabile e dovrà essere comunicato
per iscritto alle parti in causa e al Consiglio Direttivo non oltre
sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Qualora
i soci non intendessero rispettare il giudizio del Collegio dei Probiviri
si ricorrerà alle norme di legge. Foro competente è il Foro di Venezia.
Art.
31 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto
valgono le disposizioni dello statuto e del regolamento delle Federazioni
Nazionali e/o Enti di promozione a cui aderisce ed, in mancanza, le norme
di Legge in materia di associazioni.
Art.
32 Copia del Presente statuto, sottoscritta dal
Presidente viene depositata presso la sede sociale.
CAPITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE In
sede di applicazione del presente statuto: -
la disposizione di cui al precedente art. 7, primo comma, non si
applica alle associazioni prime firmatarie, tutte con sede nel Comune di
Venezia, ed alle sezioni con le quali hanno aderito e più precisamente: -
G.S. Voga Veneta Mestre; -
Società Canottieri Mestre; -
Canoa Club Mestre; -
Circolo Velico Casanova; -
Circolo della Vela Mestre; -
Spes Mestre Sezione Canoa; -
Gommone Laguna Club Venezia; -
Associazione Canoistica Arcobaleno. -
Sezione Canoa Soc. Canottieri Mestre; -
Sezione Canottaggio Soc. Canottieri Mestre; -
Sezione Tennis Soc. Canottieri Mestre; -
Sezione Vela Soc. Canottieri Mestre; -
Sezione Vela al terzo Soc. Canottieri Mestre; -
Sezione Voga alla veneta Soc. Canottieri Mestre.
------------------------------------------- 4)
In deroga alle norme statutarie vengono nominati, con le sotto
specificate qualifiche, Consiglieri dell'Associazione in oggetto, con
tutti i poteri previsti nello statuto sopra riportato, i signori: -
Presidente Sig. Massimo Donadini; -
Vice – Presidente Sig Giuseppe Penzo; -
Segretario Sig Mario Rossi; -
Tesoriere Sig Bruno Zan; -
Consigliere Sig Tito Pamio; -
Consigliere Sig Diego Dogà; -
Consigliere Sig Paolo Bertan; -
Consigliere Sig Adriano Moscati; -
Consigliere Sig Renzo Tasin; -
Consigliere Sig Roberto De Rossi
[.. dati privacy ]; -
Consigliere Sig Alberto Vianello
[.. dati privacy ]; -
Consigliere Sig Guido Lazzarini
[.. dati privacy ]; -
Consigliere Sig Luigi Fanecco
[.. dati privacy ];
-
Consigliere Sig Roberto Agostini
[.. dati privacy ].
Di
questi Consiglieri, i primi nove, come sopra generalizzati accettano sin
d'ora la carica a ciascuno di essi conferita, e dichiarano che non
sussistono nei loro confronti cause all'uopo ostative di alcun genere. I
comparenti precisano che tale Consiglio rimarrà in carica sino alla data
della prima assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata dal
Presidente entro il 31 ottobre 2005 per la nomina del nuovo Consiglio
Direttivo con le modalità previste dal presente Statuto. Sempre in deroga
alle norme statutarie in tale sede l’Assemblea provvederà anche alla
nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nonchè del
Collegio dei Probiviri.
5) La quota
associativa viene determinata in Euro 5,00 (cinque virgola zero zero) a
carico di ciascun socio per l’anno 2005. 6) I comparenti
precisano che, con riferimento all’art. 5 del sopra trascritto Statuto,
sono istituite le seguenti sezioni: 1.
Canoa; 2.
Canottaggio; 3.
Tennis; 4.
Vela; 5.
Vela al terzo; 6.
Voga alla veneta. 7.
Salvaguardia dell’ambiente lagunare. In
deroga alle citate norme statutarie, tutte le procedure di nomina e di
regolamentazione di tali sezioni saranno espletate entro il 31 dicembre
2005.
7)
Il sopra nominato Presidente del Consiglio Direttivo viene autorizzato a
compiere tutte le pratiche e le operazioni che si renderanno necessarie
per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le
Autorità Sportive competenti e quelle intese all'eventuale acquisto da
parte dell'Associazione della personalità giuridica.
8)
Le spese del presente atto e dipendenti sono e saranno a carico della
Associazione. I
comparenti si dichiarano edotti delle leggi speciali in tema di
associazioni sportive dilettantistiche, ivi compresa la legge 27 dicembre
2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni. Richiesto,
io notaio ho dato lettura di questo atto ai comparenti, i quali, da me
interpellati, lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà E'
dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me notaio diretto e
completato a penna, in ventisei pagine e quanto fin qui della
ventisettesima di sette fogli resi legali. F.to:
Giuseppe PENZO F.to:
Paolo BERTAN F.to:
Diego DOGA' F.to:
Mario ROSSI F.to:
Bruno ZAN F.to:
Adriano MOSCATI F.to:
Renzo TASIN F.to:
Carmela OLIVIERI F.to:
Massimo DONADINI F.to:
Tito PAMIO F.to:
Stefano BARTOLUCCI, notaio
E'
COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, CHE SI RILASCIA PER USO DI
Venezia
Mestre, lì |